Statuto

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d'ora innanzi “CTS”) è costituita l'associazione riconosciuta denominata “Associazione Nazionale Chief Information Secu- rity Officer - Ente del Terzo Settore” (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, “ASSOCISO - ETS” (d'ora innanzi, la “Associazione”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Co- dice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. L'Associazione ha sede in Viale delle Milizie 124, CAP 00192, Roma.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo. Codice Etico

3.1. L'Associazione, quale espressione di solidarietà, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;

- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

3.2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria; e/o:

- di produzione o scambio di beni o servizi.

3.3. Dato che l'Associazione e i suoi Associati svolgono l'attività associativa in un ambiente com- plesso, disciplinato da innumerevoli regolamentazioni, il cui rispetto è un dovere primario, in quanto l'etica è da intendersi come metodo per orientare la condotta di tutti coloro che prestano la loro opera per l'Associazione e per le aziende di appartenenza ed è convincimento dell'Associazione e dei suoi Associati che l'etica nella conduzione della vita associativa sia una condizione per il successo della stessa, il Consiglio Direttivo adotta un Codice Etico nel quale (i) siano enunciati i valori dell'Associa- zione, nonché i diritti, i doveri e le responsabilità dell'Associazione e degli Associati rispetto a tutti i soggetti con cui vengano instaurate relazioni inerenti all'attività dell'Associazione e (ii) siano stabiliti gli standard di riferimento e le norme di condotta che devono orientare i comportamenti e le attività di coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito dell'Associazione.

Articolo 4) Oggetto

4.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

- (lett. d), art. 5, comma 1, CTS) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- (lett. g), art. 5, comma 1, CTS) formazione universitaria e post-universitaria;

- (lett. h), art. 5, comma 1, CTS) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- (lett. v), art. 5, comma 1, CTS) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- (lett. w), art. 5, comma 1, CTS) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.2. In attuazione di quanto precede, l'Associazione può:

a) promuovere, valorizzare e tutelare la figura e le competenze dei Direttori e delle Direttrici Respon- sabili delle aree Information Security, Cyber Security, Risk & Compliance “ICR”, (anche definiti Chief Information Security Officer “CISO” o Information Security Officer “ISO”) o nomine equiva- lenti (es. Head of Cybersecurity, Chief Security Officer, Responsabile Information Security), per tale intendendosi, nell'organizzazione aziendale, la posizione apicale relativa alla gestione del Cyber Risk (con eccezione per i soli CISO regionali che riportino a un CISO Global) su qualsiasi perimetro geo- grafico (es. globale, regionale o nazionale), di enti e aziende operanti in Italia e all'estero;

b) rappresentare i CISO Italiani nel contesto nazionale e internazionale;

c) cooperare con enti e istituzioni nella protezione del perimetro digitale delle aziende e del Paese, per le infrastrutture critiche e non, attraverso una rete capillare e trasversale di CISO appartenenti al settore pubblico e privato; promuovere il confronto al fine di supportare gli sviluppi normativi e regolamen- tari;

d) sostenere il corretto riconoscimento del ruolo e dell'importanza dei CISO in ambito operativo, ma- nageriale e normativo;

e) sostenere la formazione dei CISO (e aspiranti CISO);

f) costituire un luogo di scambio, condivisione e cooperazione per i responsabili della sicurezza delle informazioni a livello nazionale, europeo e internazionale e altri attori del mondo dalla Cyber Security;

g) perseguire la collaborazione con le associazioni e altre organizzazioni di settore esistenti, per con- vergere nella realizzazione di programmi condivisi in ambito sicurezza;

h) contribuire al contrasto della disinformazione.

4.3. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere “attività diverse” rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 7) Definizione di Associato

Titolo II – Associati

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo “Associato” o, al plurale, gli “Associati”) i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

b) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associa- zione;

c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Articolo 8) Pluralità degli Associati

8.1. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 9) Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione degli Associati

10.1. L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la “Domanda”) presentata all'Associazione mediante (i) la compilazione del modulo di iscrizione predisposto dal Consiglio Direttivo, disponibile sul sito internet dell'Associazione, (ii) la fornitura della documentazione, richiesta nel modulo predetto, anche in forma di autocertificazione, attestando di non ricoprire ruoli con obiettivi commerciali, di vendita, promozione e sviluppo di solu- zioni e servizi e di possedere i requisiti professionali richiesti dallo Statuto e inoltre, dichiarando di condividere le finalità che la Associazione si propone e, impegnandosi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti della Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

10.3. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può autorizzare l'ammissione di Associati anche se privi di alcuno dei requisiti richiesti qualora, per le qualifiche personali e di particolare me- rito, l'appartenenza del candidato all'Associazione sia ritenuta utile al perseguimento degli scopi che l'Associazione si prefigge.

10.4. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata. Il Consiglio Direttivo può nominare un comitato con il compito di esaminare le Domande e di proporre le decisioni conseguenti alla loro presentazione.

10.5. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo rice- vimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.6. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.7. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.8. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Organo di Controllo, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Se l'Organo di Controllo non sia stato nominato, il ricorso è presentato al Consiglio Direttivo.

10.9. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.10. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla pre- sentazione della Domanda, ai criteri di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la Domanda, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui Domanda sia stata accolta.

Articolo 11) Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'As- sociazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comu- nicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. Il recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della dichiarazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale il recesso ha efficacia.

Articolo 12) Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che (i) si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato, (ii) perda i requisiti di onorabilità, di professionalità e di correttezza professionale che siano richiesti per l'ammissione all'Associazione, (iii) si renda autore di gravi violazioni del Codice Etico dell'Associazione.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Diret- tivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettro- nica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Asso- ciazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospen- sione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giu- dizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Asso- ciato si trovi.

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione diviene efficace.

12.7. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla pro- cedura di esclusione, ai criteri in base ai quali l'esclusione può essere deliberata, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti coinvolti nel procedimento di esclusione e alla procedura da svolgere per addivenire all'adozione della deliberazione di esclusione.

Titolo III – Patrimonio ed entrate Articolo 13) Patrimonio iniziale

13.1. Il patrimonio dell'Associazione deve sempre sussistere un fondo di dotazione del valore di al- meno euro 27.750 (ventisettemila settecentocinquanta).

Articolo 14) Entrate

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante: a) il percepimento della Quota Annuale;

b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli As- sociati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associa- zione;

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota Iniziale”).

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Asso- ciazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consi- glio Direttivo (la “Quota Annuale”).

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

15.4. Gli Associati Benemeriti sono esonerati dal versamento della Quota Iniziale e della Quota An- nuale.

Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo pre- scritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di ap- porto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Norma- tiva Applicabile.

Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'As- sociazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associa- zione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associa- zione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'ap- porto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patri- monio dell'Associazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salva- guardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di peri- zia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 20) Divieto di distribuzione

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Titolo IV – Sistema di governance

Articolo 22) Organi

22.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli “Organi”):

a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la “Assemblea”);

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il “Presidente”) e il Vice Presidente del Consi- glio Direttivo (d'ora innanzi, il “Vice Presidente”);

d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il “Segretario”); e) il Tesoriere;

f) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deli- berata dall'Assemblea);

g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea degli Associati Articolo 23) Principi generali

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. 23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportu- nità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.2. L'Assemblea inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Con- trollo e ne dispone la revoca;

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di re- sponsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

g) approva l'eventuale regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associa- zione;

i) delibera in merito all'attribuzione di compensi ai membri degli Organi dell'Associazione;

l) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Appli- cabile.

Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli Associati o da almeno un terzo Consiglieri oppure dall'Or- gano di Controllo.

25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincie di Roma e di Milano.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica con- tenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda con- vocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza: a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi di- chiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Pre- sidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'As- semblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27) Deliberazioni dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi prima del decorso di almeno dieci giorni dalla data dell'adunanza di prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

27.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.

27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipen- dente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate:

a) in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli Associati oppure, se si tratta di deliberazioni aventi a oggetto modifiche dello Statuto, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati;

b) in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti oppure, se si tratta di deliberazioni aventi a oggetto modifiche dello Statuto, con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati presenti.

27.7. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

27.8. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.9. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si consi- derano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.10. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.11. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associa- zione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i prin- cipi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgi- mento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simulta- nea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au- dio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi rite- nere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbaliz- zante.

Sezione II – Consiglio Direttivo Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione e all'organizzazione dell'Asso- ciazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e ne disporne la revoca;

b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Asso- ciazione;

d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;

f) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;

g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Co- mune;

h) nominare, ove lo ritenga opportuno, l'istituzione di comitati interni all'Associazione, nominandone e revocandone i componenti e definendone composizione, compiti, organizzazione della loro attività e regole di interrelazione con gli organi dell'Associazione;

i) deliberare, ove lo ritenga opportuno, l'eventuale costituzione di un Advisory Board composto da illustri personalità del mondo istituzionale, accademico e dell'impresa con mere funzioni consultive al fine di poter disporre anche di contributi esterni all'Associazione medesima per il miglioramento continuo e il conseguimento delle finalità statutarie;

l) approvare ogni regolamento (fatta eccezione per i regolamenti la cui approvazione sia, in base allo Statuto, di competenza dell'Assemblea) sia ritenuto opportuno per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;

m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di compe- tenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno e delibera utilizzando il metodo col- legiale.

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuno può delegare parte dei suoi poteri a singoli Consiglieri.

Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un mi- nimo di tre a un massimo di dieci Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

29.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4. Può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che, oltre ai requisiti previsti per l'am- missione all'Associazione, sia un Associato Fondatore o un Associato Ordinario iscritto all'Associa- zione da almeno tre anni.

29.5 Su suggerimento del Presidente, è possibile nominare come Consigliere anche un Associato il quale non abbia alcuno dei requisiti occorrenti qualora, per le sue qualifiche personali o per particolare merito, la sua nomina sia ritenuta utile per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 30) Gratuità dell'incarico

30.1. L'Assemblea può attribuire un compenso ai componenti del Consiglio Direttivo unitamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgi- mento della funzione.

Articolo 31) Durata della carica

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno op- pure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indica- zione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette for- malità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Con- trollo.

Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei suoi membri;

b) in seconda convocazione, qualora siano presenti almeno due Consiglieri.

33.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi prima del decorso di almeno dieci giorni dalla data dell'adunanza di prima convocazione.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o ri- nuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che abbiano un valore pari o superiore a euro 200.000 - duecentomila) e per le deliberazioni aventi a oggetto le modifiche allo Statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri pre- senti.

33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si consi- derano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in con- flitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli in- tervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della vota- zione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simul- tanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, do- vendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere Articolo 35) Presidente e Vice Presidente

35.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente an- damento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

35.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo com- piuta.

35.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

35.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia im- pedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 36) Segretario

36.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano ne- cessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

36.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'As- sociazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affi- data a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

36.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Libro degli Associati e di ogni altro organo dell'Associazione.

Articolo 37) Tesoriere

37.1. Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale Articolo 38) Composizione dell'Organo di Controllo

38.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

38.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presi- dente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

38.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridi- che.

38.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono ap- partenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con- tabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

38.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 39) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

39.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, deca- dono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'ina- bilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associa- zione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, per- dano tali predette loro qualità.

Articolo 40) Durata in carica dell'Organo di Controllo

40.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

40.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 41) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

41.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile, dello Statuto e dei regolamenti dell'Associa- zione;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli mem- bri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Diret- tivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Con- siglio Direttivo e di ogni altro organo dell'Associazione.

41.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

41.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indica- zione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

41.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

41.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di con- vocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

41.7. Il Consiglio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

41.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggio- ranza dei membri del Collegio dei Controllori.

41.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

41.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si con- siderano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

41.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

41.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, con- tigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è neces- sario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittima- zione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simul- tanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 42) Compenso dell'Organo di Controllo

42.1. Il Consiglio Direttivo, in sede di nomina dei Controllori, ne stabilisce il compenso.

Articolo 43) Esercizio della funzione di revisione legale

43.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 44) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

44.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture Articolo 45) Esercizi associativi

45.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali ini- ziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 46) Bilancio d'esercizio

46.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto, approvato e pubblicato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 47) Bilancio sociale

47.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio sociale, redatto, approvato e pubblicato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 48) Scritture contabili

48.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 49) Libri dell'Associazione

49.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

a) il Libro degli Associati;

b) il Registro dei Volontari;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo; e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo; f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

49.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

49.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

49.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consi- glio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

49.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comi- tato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

49.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei mem- bri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento Articolo 50) Devoluzione del patrimonio

50.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII – Arbitrato Articolo 51) Clausola compromissoria

51.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'As- sociazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Sta- tuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

51.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

51.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede. 51.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.